Art. 98 — Testo unico, art. 98
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[1]Chiunque forma una lista o un elenco, o una nota di elettori, in tutto o in parte falsa, ovvero altera una lista, un elenco o una nota vera, o nasconde o sottrae od altera registri e certificati scolastici, e' punito con la detenzione sino a tre anni, con multa sino a L. 3000 e con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a nove anni.
[2]Alla stessa pena soggiace chiunque sopprime o distrugge, in tutto o in parte, un elenco, una lista o una nota di elettori o i documenti relativi.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva