Art. 98Testo unico, art. 98

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[1]((Chiunque forma una lista od un elenco o una nota di elettori, in tutto o in parte false, ovvero altera una lista, un elenco, una nota vera, o nasconde o sottrae o altera registri o certificati scolastici, e' punito con la detenzione fino a 3 anni e con multa sino a lire 3.000)).

[2]Alla stessa pena soggiace chiunque sopprime o distrugge, in tutto o in parte, un elenco, una lista o una nota di elettori o i documenti relativi.

Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art98 · fonte su Normattiva