Art. 98 — Testo unico, art. 98
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[1]((Chiunque forma una lista od un elenco o una nota di elettori, in tutto o in parte false, ovvero altera una lista, un elenco, una nota vera, o nasconde o sottrae o altera registri o certificati scolastici, e' punito con la detenzione fino a 3 anni e con multa sino a lire 3.000)).
[2]Alla stessa pena soggiace chiunque sopprime o distrugge, in tutto o in parte, un elenco, una lista o una nota di elettori o i documenti relativi.
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva