Art. 113

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[1]Oltre quanto e' stabilito negli articoli 115, 119 o 128, incorrono nella perdita della qualita' di elettore e di eleggibile:

[2]1° coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermita' di mente;

[3]2° i commercianti falliti finche' duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero dalla data, in cui sono considerati falliti a norma dell'articolo 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197;

[4]3° coloro che sono ricoverati negli ospizi di carita' e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti pubblici di beneficenza o delle Congregazioni di Carita';

[5]4° i condannati per oziosita', vagabondaggio e mendicita';

[6]5° i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

[7]6° i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

[8]7° i condannati per delitti contro la liberta' individuale previsti dagli articoli 145, 146 e 147 del codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsita' in giudizio, associazione a delinquere prevista dall'articolo 248 del codice penale, prevaricazione, falsita' in monete e in carte di pubblico credito, falsita' in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, falsita' in atti, frodi negli incanti, per delitti contro incolumita' pubblica, esclusi i colposi e quelli previsti dall'art. 310 del codice penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte e quella prevista dai nn. 1 e 2 dell'articolo 372 del codice penale, esclusi pero' il primo e l'ultimo comma dell'articolo stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall'art. 405 del codice penale o ad abuso di usi civici, rapina, estorsione e ricatto, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'art. 424 del codice penale, sia per l'uno che per l'altro delitto, nei casi nei quali si procede di ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;

[9]8° i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente; 9° coloro che, a norma di quanto dispone l'art. 11 della legge 19 giugno 1913, n, 632, furono per due volte condannati per essere stati colti in istato di ubbriachezza molesta e ripugnante ovvero per delitto commesso in istato di ubbriachezza. Tale incapacita' avra' la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata o altrimenti estinta l'ultima condanna definitiva. In caso di recidiva entro il termine suddetto decorrera' un nuovo quinquennio dalla estinzione della seconda condanna.

[10]Sono eccettuati i condannati riabilitati.

Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-06-26;821~art113 · fonte su Normattiva