Art. 2

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[1]Sono elettori:

[2]1° Coloro, che abbiano compiuto il trentesimo anno di eta' o che lo compiano non piu' tardi del 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista;

[3]2° Coloro, che avendo compiuto il ventunesimo anno di eta' o compiendolo non piu' tardi del 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista, abbiano prestato servizio effettivo nel Regio esercito, nel Corpo Reale equipaggi o in altri corpi, il cui servizio sia valido agli effetti dell'obbligo militare, per un tempo non inferiore a quello pel quale sono trattenuti alle armi rispettivamente i militari del Regio esercito e i militari del Corpo Reale equipaggi, vincolati alla ferma di un anno.

Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 17 gennaio 1919 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-06-26;821~art2 · fonte su Normattiva