Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1913 al 17 gennaio 1919. Leggi il testo vigente →
[1]Sono elettori:
[2]1° Coloro, che abbiano compiuto il trentesimo anno di eta' o che lo compiano non piu' tardi del 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista;
[3]2° Coloro, che avendo compiuto il ventunesimo anno di eta' o compiendolo non piu' tardi del 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista, abbiano prestato servizio effettivo nel Regio esercito, nel Corpo Reale equipaggi o in altri corpi, il cui servizio sia valido agli effetti dell'obbligo militare, per un tempo non inferiore a quello pel quale sono trattenuti alle armi rispettivamente i militari del Regio esercito e i militari del Corpo Reale equipaggi, vincolati alla ferma di un anno.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 17 gennaio 1919 · versione 0 su Normattiva