Art. 2

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 gennaio 1919 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

((Sono elettori tutti i cittadini che abbiano compiuto il 21° anno di eta' o lo compiano non piu' tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 dicembre 1918, n. 1985

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La L. 16 dicembre 1918, n. 1985 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I cittadini, i quali avranno prestato servizio militare nell'esercito e nella marina mobilitati, saranno inscritti nelle liste elettorali ai termini dell'art. 2 della legge elettorale politica 26 giugno 1913, n. 821, anche se non hanno compiuto gli anni 21, ferme restando le condizioni dagli altri articoli dalla detta legge stabilite".

Testo vigente dal 17 gennaio 1919 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-06-26;821~art2 · fonte su Normattiva