Art. 55

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[1]I collegi elettorali sono convocati dal Re.

[2]Quando per qualsiasi causa resti vacante un collegio, si deve procedere all'elezione nel termine di quarantacinque giorni dalla data del messaggio del Presidente della Camera dei deputati, che partecipa al Ministro dell'interno la vacanza.

[3]Dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regio decreto di convocazione del collegio alla domenica stabilita per l'elezione devono decorrere almeno venti giorni.

[4]Il sindaco del Comune capoluogo del collegio da' notizia del decreto al pubblico con apposito manifesto.

Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 31 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-06-26;821~art55 · fonte su Normattiva