Art. 55
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[1]I collegi elettorali sono convocati dal Re.
[2]Quando per qualsiasi causa resti vacante un collegio, si deve procedere all'elezione nel termine di quarantacinque giorni dalla data del messaggio del Presidente della Camera dei deputati, che partecipa al Ministro dell'interno la vacanza.
[3]Dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regio decreto di convocazione del collegio alla domenica stabilita per l'elezione devono decorrere almeno venti giorni.2
[4]Il sindaco del Comune capoluogo del collegio da' notizia del decreto al pubblico con apposito manifesto.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 agosto 1919, n. 1401
2La L. 15 agosto 1919, n. 1401 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il termine indicato nel terzo comma dell'art. 55 del testo unico 26 giugno 1913, n. 821, e' portato da giorni 20 a 30".
Testo vigente dal 31 agosto 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva