Art. 95 — null
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Saranno in ogni caso nulle le votazioni delle sezioni, in cui non siano state osservate le disposizioni del terzo comma dell'articolo 82 e del numero 2° dell'articolo 85.
[2]Anche queste nullita' sono dichiarate esclusivamente dalla Camera.
[3]I voti delle sezioni annullate non possono essere computati in favore di alcun candidato.
[4]Quando l'irregolarita' sia stata scientemente commessa allo scopo di rendere nulla la votazione, il numero degli elettori inscritti nelle sezioni annullate non viene nel giudizio, di cui al primo comma, detratto per determinare, nei riguardi del candidato nel cui interesse l'irregolarita' fu commessa, il decimo richiesto dall'articolo 91.
[5]Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale devono essere mandati alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.
[6]La stessa Segreteria, qualora le urne, i verbali, le buste e le carte fossero state spedite alla Camera dei deputati, ne cura l'immediato rinvio al cancelliere del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio.
[7]Le proteste ed i reclami sono respinti quando non siano pervenuti entro il termine di venti giorni da quello della proclamazione fatta dall'ufficio centrale.
[8]Le Commissioni e i Comitati d'inchiesta della Camera hanno diritto di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorra, la indennita' commisurata sulla tariffa penale.
[9]Ai testimoni sono applicabili le disposizioni del codice penale sulla falsita', in giudizio o sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene secondo il codice stesso, cadendo la falsita' od il rifiuto su materia punibile.
[10]Nessuna elezione puo' essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva