Art. 1
[1]TESTO UNICO delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione
[2]Art. 1.
[3](Art. 140, legge 20 marzo 1865, allegato F).
[4]La navigazione e' l'oggetto principale a cui servono i laghi, i canali ed i fiumi navigabili. A questo primo fine sono subordinati tutti gli altri vantaggi che possono ottenersi dalle loro acque, e gli usi a cui possono queste applicarsi.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva