Art. 1

[1]TESTO UNICO delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione

[2]Art. 1.

[3](Art. 140, legge 20 marzo 1865, allegato F).

[4]La navigazione e' l'oggetto principale a cui servono i laghi, i canali ed i fiumi navigabili. A questo primo fine sono subordinati tutti gli altri vantaggi che possono ottenersi dalle loro acque, e gli usi a cui possono queste applicarsi.

Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art1 · fonte su Normattiva