Art. 10Alt. 9 legge 2 gennaio 1910, n. 9

[1]Il ministro dei lavori pubblici ha facolta' di consentire che il Consorzio anticipi la quota dovuta allo Stato per opere di ristabilimento e per opere nuove.

[2]La restituzione e' fatta in un numero di annualita' non maggiore di cinquanta, comprensive della quota di ammortamento e degli interessi.

[3]Col decreto Ministeriale che approva il progetto e la convenzione s'impegnano le annualita' pattuite sul fondo di cui all'art. 34.

Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art10 · fonte su Normattiva