Art. 10 — Alt. 9 legge 2 gennaio 1910, n. 9
[1]Il ministro dei lavori pubblici ha facolta' di consentire che il Consorzio anticipi la quota dovuta allo Stato per opere di ristabilimento e per opere nuove.
[2]La restituzione e' fatta in un numero di annualita' non maggiore di cinquanta, comprensive della quota di ammortamento e degli interessi.
[3]Col decreto Ministeriale che approva il progetto e la convenzione s'impegnano le annualita' pattuite sul fondo di cui all'art. 34.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva