Art. 15
[1](Art. 14 legge 2 gennaio 1910, n. 9).
[2]Il Consorzio puo' essere dichiarato obbligatorio, per le opere di ristabilimento e nuove, con decreto del ministro dei lavori pubblici, purche' ne sia stato espresso il voto dai rappresentanti di almeno un quinto degli interessi compresi nel Consorzio stesso.
[3]In tale caso e' obbligatorio anche il concorso dello Stato ed applicabile l'articolo 10.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva