Art. 14

[1](Art.13 legge 2 gennaio 1910, n. 9)

[2]Alle opere di ristabilimento e di manutenzione ed alle opere nuove nelle vie navigabili della quarta classe si provvede dal Consorzio volontario tra Provincie, Comuni ed altri enti, Societa' commerciali, industriali ed agricole, o particolari individui, od anche solamente da enti e particolari individui.

[3]Lo Stato puo' concorrere nelle spese per opere di ristabilimento e per opere nuove in misura non minore di un quinto, ne' maggiore di due quinti.

[4]Nel regolamento per la esecuzione della presente, legge sono stabilite le norme per la formazione, l'ordinamento e l'amministrazione dei Consorzi, e per il riparte delle spese.

Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art14 · fonte su Normattiva