Art. 23
[1](Art. 20, legge 2 gennaio 1910, n. 9).
[2]E' autorizzata la costituzione di Societa' tra Provincie, Comuni ed altri enti, Societa' commerciali, industriali ed agricole e particolari individui, ed anche solo fra enti privati o fra particolari individui, allo scopo di anticipare somme occorrenti per opere nuove di navigazione.
[3]L'atto costitutivo della Societa' e lo statuto da cui sara' retta, sono approvati mediante decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo con quelli, dei lavori pubblici e del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva