Art. 13
[1](Art. 12, legge 2 gennaio 1910, n. 9).
[2]Quando l'assemblea dei delegati non adempia alle proprie incombenze o comunque comprometta, l'economia, l'ordinamento ed il fine del Consorzio, puo' su proposta del ministro dei lavori pubblici, essere sciolta mediante decreto Reale, previo parere del Consiglio di' Stato.
[3]Alla ricostituzione di essa deve procedersi entro tre mesi, durante il quale termine l'amministrazione del Consorzio e' affidata ad una Commissione straordinaria composta di tre membri che verranno nominati con lo stesso decreto Reale.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva