Art. 13

[1](Art. 12, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

[2]Quando l'assemblea dei delegati non adempia alle proprie incombenze o comunque comprometta, l'economia, l'ordinamento ed il fine del Consorzio, puo' su proposta del ministro dei lavori pubblici, essere sciolta mediante decreto Reale, previo parere del Consiglio di' Stato.

[3]Alla ricostituzione di essa deve procedersi entro tre mesi, durante il quale termine l'amministrazione del Consorzio e' affidata ad una Commissione straordinaria composta di tre membri che verranno nominati con lo stesso decreto Reale.

Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art13 · fonte su Normattiva