Art. 16
[1](Art. 40, legge 2 gennaio 1910, n. 9, terzo capoverso).
[2]Lo Stato sostiene le spese necessarie per i canali artificiali navigabili patrimoniali, quando altrimenti non dispongano speciali convenzioni.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva