Art. 40
[1](Art. 7, legge 20 marzo 1865, allegato F).
[2]Nelle opere comunali o provinciali o private che venissero eseguite senza il concorso dello Stato, a vantaggio della navigazione, le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici sono limitate allo esame ed approvazione dei relativi progetti tecnici ed all'accertamento dell'osservanza delle condizioni imposte.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva