Art. 31
[1](Art. 28, legge 2 gennaio 1910, n. 9).
[2]La concessione e' fatta mediante decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, d'accordo con quelli di agricoltura; industria e commercio e del tesoro, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.
[3]Per le opere e per gli impianti in canali navigabili patrimoniali, decreto Reale di concessione e' fatto d'accordo anche col ministro delle finanze.
[4]Per le concessioni relative alle linee navigabili della 3ª e della 4ª classe occorre inoltre il consenso della rappresentanza del Consorzio. Tale consenso non sara' necessario per le linee navigabili della 3ª classe, quando abbia avuto applicazione la disposizione di cui al 1° comma dell'art. 13.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva