Art. 20
[1](Art. 17, legge 2 gennaio 1910, n. 9).
[2]Per l'ancoraggio artificiale, per l'alaggio meccanico e per servizi di passaggio alle conche, di elevatori, di piani inclinati e di altri simili meccanismi sono ammesse speciali tasse, secondo i criteri ed entro i limiti da determinarsi col regolamento.
[3]Tali tasse sono stabilite e modificate con decreti Reali, su proposta del ministro dei lavori pubblici, d'accordo coi ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato.
[4]Contro tali decreti e' ammesso il ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva