Art. 20

[1](Art. 17, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

[2]Per l'ancoraggio artificiale, per l'alaggio meccanico e per servizi di passaggio alle conche, di elevatori, di piani inclinati e di altri simili meccanismi sono ammesse speciali tasse, secondo i criteri ed entro i limiti da determinarsi col regolamento.

[3]Tali tasse sono stabilite e modificate con decreti Reali, su proposta del ministro dei lavori pubblici, d'accordo coi ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato.

[4]Contro tali decreti e' ammesso il ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato.

Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art20 · fonte su Normattiva