Art. 11
[1](Art. 10, legge 2 gennaio 1910, n. 9).
[2]Mediante decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio, sentiti i Consigli provinciali e comunali, si dichiara la costituzione del Consorzio, e si ripartiscono fra i consorziati, per aliquote fisse, gli oneri, in proporzione dell'interesse di ognuno, valutato secondo le norme del regolamento.
[3]Contro il decreto Reale e' ammesso ricorso alla sezione V del Consiglio di Stato.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva