Art. 84
[1]Assicurazione obbligatoria
[2]Le lettere ed i pacchi contenenti denaro, oggetti preziosi o carte di valore esigibili al portatore debbono essere assicurati. La dichiarazione di valore non puo' essere superiore al valore reale del contenuto, ma e' consentito di dichiarare un valore inferiore. E' ammessa l'assicurazione anche per i casi di forza maggiore. E' ammessa, altresi', l'assicurazione convenzionale per la spedizione di documenti, carte ed oggetti di speciale importanza e di valori non esigibili al portatore. Per ciascuna di tali forme di assicurazione il mittente, salvo il disposto dell'art. 54, e' tenuto a pagare anticipatamente la relativa tassa. 47
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 dicembre 2025,n. 182
47La L. 2 dicembre 2025,n. 182, ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "Gli articoli 83 e 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non si applicano alle spedizioni di prodotti numismatici entro il limite massimo di 150 euro di valore nominale".
Testo vigente dal 18 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 38 su Normattiva