Art. 23

[1](Art. 20, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

[2]E' autorizzata la costituzione di Societa' tra Provincie, Comuni ed altri enti, Societa' commerciali, industriali ed agricole e particolari individui, ed anche solo fra enti privati o fra particolari individui, allo scopo di anticipare somme occorrenti per opere nuove di navigazione.

[3]L'atto costitutivo della Societa' e lo statuto da cui sara' retta, sono approvati mediante decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo con quelli, dei lavori pubblici e del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato.

Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art23 · fonte su Normattiva