Art. 35
[1](Art 32 e art. 35 (ultimo capoverso), legge 2 gennaio 1910, n. 9).
[2]Le quote dovute da Provincie e Comuni, in forza della presento legge, sono versate nei medi e termini stabiliti per l'imposta fondiaria.
[3]I contribuiti a carico di altri enti, di Societa' e particolari Individui si riscuotono nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.
[4]Nello stato di previsione dell'entrata saranno inscritti annualmente, in distinti capitoli, i concorsi degli enti interessati nelle opere per linee navigabili di prima e seconda classe e le quote sui contributi; tasse e proventi a norma della presente legge.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva