Art. 25
[1](Art. 22, legge 2 gennaio 1910, n. 9).
[2]Quando il contratto intercede tra la Societa' ed il Consorzio, l'obbligo della restituzione incombe unicamente al Consorzio. Questo puo' cedere il credito dipendente dal concorso dello Stato, ma lo Stato non e' tenuto a pagare che nella misura e nei modi e termini dipendenti dagli impegni gia' assunti nei rapporti del Consorzio.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva