Art. 28
[1](Art. 25, legge 2 gennaio 1910, n. 9).
[2]La concessione ha una durata non minore di cinquanta anni, ne' maggiore di settanta.
[3]Trascorsi trent'anni dal giorno in cui e' cominciata la riscossione anche parziale di proventi e tasse, o trascorso il minor termine stabilito nell'atto di concessione, e' in facolta' dello Stato di farne, in qualsiasi epoca, il riscatto alle condizioni dell'art. 284 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, avendosi riguardo ai prodotti ottenuti dalle opere e mezzi concessi, e con le norme stabilite negli articoli 8 e 9 della legge 12 luglio 1908, sia per quanto concerne la diffida, l'efficacia sua e la determinazione arbitrale dell'indennita'.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva