Art. 231
[1]Compiuto il riscatto col pagamento totale del prezzo il condomino acquista la facolta' di alienare liberamente ed a qualsiasi titolo il proprio alloggio e suoi accessori. Tale facolta' puo' essergli accordata dal Ministero dei lavori pubblici nel caso di riscatto con pagamento immediato di almeno un terzo del prezzo, e frazionato per la rimanenza ai sensi dell'art. 141 purche' la Cassa depositi e prestiti dia il suo consenso anche al fine di garantire il regolare pagamento delle somme ad essa dovute alle scadenze stabilite.
[2]In ogni caso, e per lo spazio di cinque anni a decorrere dal 3 febbraio 1934, gli atti di alienazione devono essere comunicati al Ministero dei lavori pubblici che potra' opporsi ove ve ne sia motivo.
[3]Non esercitandosi l'opposizione entro trenta giorni dalla recezione, l'atto di alienazione si intendera' approvato anche agli effetti dell'art. 81 della legge di registro 30 dicembre 1923 n. 3269 e diverra' eseguibile.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva