Art. 334
[1]Spetta alle direzioni provinciali, sulla scorta delle domande, procedere alla formazione di una graduatoria in base alle condizioni economiche degli aspiranti. Tali condizioni sono espresse in una cifra risultante dal quoziente tra il complesso dei proventi dell'aspirante e il numero delle persone di famiglia conviventi, considerando, per meta' ciascuno, i ragazzi minori di anni sette e non computando i domestici.
[2]Agli effetti della prima assegnazione in locazione, e' ammessa la convivenza delle persone non a carico soltanto quando si tratti di suoceri e di parenti entro il secondo grado.
[3]Ai proventi degli aspiranti sono da aggiungersi quelli che le persone di famiglia ritraessero dall'esercizio di arti, mestieri, professioni e da qualsiasi altro titolo.
[4]A parita' delle condizioni suindicate la preferenza e' data a chi abbia grado gerarchico piu' elevato e maggiore anzianita' di servizio.
[5]Infine, a parita' di ogni altra condizione, il coniugato con prole deve essere preferito al coniugato senza prole e quest'ultimo a quello non coniugato, tenendosi pur conto, nelle singole fattispecie, delle qualita' di mutilato e d'invalido di guerra, di mutilato e d'invalido per la Causa nazionale, di ex combattente e della anzianita' di iscrizione al Partito nazionale fascista. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 387
6Il D.Lgs. Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 387 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "A parziale modifica di quanto stabilito negli articoli 312, 334 e 378 del testo unico approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165, nella concessione degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, delle casse economiche dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e di quelle dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi deve darsi di regola la preferenza agli impiegati forniti di minore stipendio e che abbiano famiglia piu' numerosa, salvi i casi speciali segnalati dalle Amministrazioni dello Stato per esigenze di servizio".
Testo vigente dal 3 agosto 1945, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva