Art. 30
[1](Art. 27, legge 2 gennaio 1910, n. 9).
[2]La domanda di concessione deve essere accompagnata:
- a)dal progetto esecutivo delle opere di ristabilimento e delle opere nuove, con l'indicazione dei termini entro i quali debbono essere incominciate e compiute;
- b)da una relazione che indichi la natura delle opere di manutenzione e l'annua spesa media presuntiva;
- c)da un piano finanziario da cui risulti in linea presuntiva il costo delle opere di ristabilimento e nuove e la spesa annua media della manutenzione, come pure l'ammontare approssimativo dei proventi e delle tasse di esercizio.
[3]Il richiedente deve inoltre dimostrare la disponibilita' dei mezzi finanziari occorrenti per la intrapresa e dare cauzione.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva