Art. 27

[1](Art. 24, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

[2]Possono formare oggetto di concessione il ristabilimento, la costruzione, e manutenzione delle opere e l'impianto e l'esercizio dei mezzi occorrenti alla navigazione col diritto esclusivo nel concessionario di percepire i proventi e le tasse, di cui al capo III del presente titolo meno le tasse di pedaggio di cui all'art. 22.

[3]Ove occorra un supplemento di corrispettivo puo' essere accordata al concessionario una sovvenzione annua da dividersi fra lo Stato e gli altri enti in proporzione degli oneri, rispettivamente imposti dalla presente legge restando ciascuno obbligato soltanto per la propria quota. In tale caso per la parte a carico degli enti interessati sono applicabili le disposizioni dell'art. 22.

Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art27 · fonte su Normattiva