Art. 44
[1](Art. 165, legge 20 marzo 1865, allegato F).
[2]Nessuno puo' fare opere nell'alveo dei corsi d'acqua navigabili, cioe' nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorita' amministrativa.
[3]Formano parte degli alvei i rami o canali o diversivi ancorche' in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva