Art. 44

[1](Art. 165, legge 20 marzo 1865, allegato F).

[2]Nessuno puo' fare opere nell'alveo dei corsi d'acqua navigabili, cioe' nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorita' amministrativa.

[3]Formano parte degli alvei i rami o canali o diversivi ancorche' in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art44 · fonte su Normattiva