Art. 1167 c.nav. — Inosservanza di ordini relativi ai muri di sponda e abusiva apertura di cave
E' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila:
- 1)chiunque non esegua le disposizioni dell'autorita' competente sulla costruzione e sulla manutenzione, lungo le sponde dei canali o degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto, delle opere previste nell'articolo 77;
- 2)chiunque senza la prescritta autorizzazione esegue un'apertura di cava di pietra o altro lavoro di escavazione lungo le sponde dei canali o degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva