Art. 1167 c.nav.Inosservanza di ordini relativi ai muri di sponda e abusiva apertura di cave

E' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila:

  • 1)chiunque non esegua le disposizioni dell'autorita' competente sulla costruzione e sulla manutenzione, lungo le sponde dei canali o degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto, delle opere previste nell'articolo 77;
  • 2)chiunque senza la prescritta autorizzazione esegue un'apertura di cava di pietra o altro lavoro di escavazione lungo le sponde dei canali o degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1167 · fonte su Normattiva