Art. 58
[1](Art. 179, legge 20 marzo 1865, allegato F)
[2]In ogni caso in cui gli effetti della presente legge siano deferiti a date autorita' deliberazioni o decisioni, sara' a chi se ne creda gravato aperta la via pel ricorso all'autorita' superiore in via gerarchica, a meno che altrimenti non sia statuito nei singoli casi.
[3]Il termine pei ricorsi si riterra' di giorni trenta dalla notificazione del provvedimento nei casi nei quali non sia diversamente dalla legge stabilito.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva