Art. 58

[1](Art. 179, legge 20 marzo 1865, allegato F)

[2]In ogni caso in cui gli effetti della presente legge siano deferiti a date autorita' deliberazioni o decisioni, sara' a chi se ne creda gravato aperta la via pel ricorso all'autorita' superiore in via gerarchica, a meno che altrimenti non sia statuito nei singoli casi.

[3]Il termine pei ricorsi si riterra' di giorni trenta dalla notificazione del provvedimento nei casi nei quali non sia diversamente dalla legge stabilito.

Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art58 · fonte su Normattiva