Art. 63
[1](Art. 2, legge 29 giugno 1879, n. 4944).
[2]Nei canali interrotti per conche, chiuse e sostegni, dove al passaggio e' necessita' dell'opera manuale di giornalieri salariati, l'aiuto necessario oltre l'opera degli agenti idraulici governativi sara' fornito da chi passa il sostegno.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva