Art. 80
[1](Art. 38, legge 2 gennaio 1910, n. 9).
[2]Quando, anziche' con le opere di ristabilimento di cui all'articolo precedente convenga meglio provvedere con opere nuove, dalla spesa dell'opera nuova viene dedotta la somma che sarebbe occorsa per l'opera di ristabilimento e tale somma verra' dallo Stato pagata al Consorzio che eseguisce l'opera nuova.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva