Art. 80

[1](Art. 38, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

[2]Quando, anziche' con le opere di ristabilimento di cui all'articolo precedente convenga meglio provvedere con opere nuove, dalla spesa dell'opera nuova viene dedotta la somma che sarebbe occorsa per l'opera di ristabilimento e tale somma verra' dallo Stato pagata al Consorzio che eseguisce l'opera nuova.

Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art80 · fonte su Normattiva