Art. 81
[1](Art. 39, legge 2 gennaio 1910, n. 9).
[2]Per i porti e scali lacuali e fluviali compresi in linee di navigazione, i quali al momento della pubblicazione della legge 2 gennaio 1910, n. 9, si trovano gia' classificati e parificati ai marittimi, restano ferme le disposizioni del testo unico della legge 2 aprile 1885, n. 3095, e della legge 25 luglio 1904, n. 523, fino a che rispetto a tali porti e scali non sia, durante il quinquennio della pubblicazione della suddetta legge 2 gennaio 1910, n. 9, provveduto alle classificazioni di cui all'art. 3, del presente testo unico e restano definitivamente attribuite a tali porti e scali le somme che siano state loro assegnate in base agli articoli 3 e 4 della legge 14 luglio 1907, n. 524.
[3]VITTORIO EMANUELE.
[4]Sacchi. Tedesco. Nitti. Facta. Leonardi-Cattolica.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva