Art. 9

[1](Art. 8, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

[2]Alle opere di ristabilimento, di manutenzione ed alle opere nuove nelle vie navigabili della terza classe, si provvede dal Consorzio obbligatorio delle Provincie e Comuni interessati.

[3]Lo Stato concorre nelle relative spese in misura di due quinti.

[4]La vigilanza dei lavori e' affidata al genio civile ed il concorso dello Stato puo' essere corrisposto anche a rate secondo l'avanzamento dei lavori, comprovato da certificati dell'ufficio competente del genio civile.

Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art9 · fonte su Normattiva