Art. 9
[1](Art. 8, legge 2 gennaio 1910, n. 9).
[2]Alle opere di ristabilimento, di manutenzione ed alle opere nuove nelle vie navigabili della terza classe, si provvede dal Consorzio obbligatorio delle Provincie e Comuni interessati.
[3]Lo Stato concorre nelle relative spese in misura di due quinti.
[4]La vigilanza dei lavori e' affidata al genio civile ed il concorso dello Stato puo' essere corrisposto anche a rate secondo l'avanzamento dei lavori, comprovato da certificati dell'ufficio competente del genio civile.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva