Art. 11
Art. 39, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281
[1]Il segretario comunale, o un suo delegato, assiste all'incanto e stende il relativo atto che contiene il nome e cognome di ciascun acquirente, il prezzo di vendita di ogni oggetto e la firma del segretario o del suo delegato e del banditore.
[2]Per tale ufficio il segretario comunale e' retribuito con le norme e nella misura che saranno stabilite nel regolamento.
[3]La vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa al migliore offerente sul prezzo di stima e dietro il pagamento del prezzo offerto.
[4]Quando l'incanto vada deserto in tutto o in parte, o le offerte sieno inferiori alla stima, si procedera' a nuovo incanto nel primo giorno seguente non festivo, nel quale gli oggetti oppignorati sono venduti al miglior offerente, ancorche' l'offerta sia inferiori alla stima.
[5]Per procedere al secondo incanto basta la dichiarazione che ne e' fatta al pubblico dal banditore, d'ordine dell'ufficiale incaricato della vendita.
[6]L'incaricato della riscossione non puo' mai rendersi deliberatario.
[7]Gli oggetti d'oro o d'argento non possono vendersi per somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima; quelli rimasti invenduti si ritengono dall'ente creditore come danaro per il solo valore intrinseco.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti