Art. 14Art. 42, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281

Pel conseguimento di quanto sia dovuto dall'affittuario o dall'inquilino pel fitto o per la pigione l'ente creditore puo' esercitare tutti i diritti competenti al locatore suo debitore. Puo' anche procedere direttamente con le norme di questa legge, non ostante l'affittamento, sopra i frutti del fondo affittato, e colpiti dal privilegio stabilito dall'art. 1962 del Codice civile.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639~art14 · fonte su Normattiva