Art. 18Art. 46, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646

[1]Il privilegio stabilito nell'art. 1961 del Codice civile viene esteso a tutte le somme che l'ente creditore, in seguito ad autorizzazione del presidente del tribunale, direttamente o per mezzo del sequestratario, anticipa per la conservazione dei beni.

[2]Non ha luogo l'amministrazione giudiziaria e cessa, se gia' fosse ordinata, qualora gli immobili fossero affittati ed il debitore avesse stipulata in favore dell'ente che l'avesse accettata, la delegazione o cessione dei fitti.

[3]In tal caso l'ente potra' procedere contro l'affittuario moroso con la procedura speciale stabilita cogli articoli 5 a 15 della presente legge.

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Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639~art18 · fonte su Normattiva