Art. 21Art. 49, legge T. U. 1905, n. 646

[1]Le opposizioni al precetto, in qualunque tempo proposte, non sospendono il corso del giudizio, salvo che l'autorita' giudiziaria ne ordini la sospensione.

[2]L'ente creditore puo' domandare l'incanto, attribuendo agli immobili come prezzo venale il valore risultante dalla estimazione dei beni, sulla base dell'art. 663 del Codice di procedura civile, esclusa, di regola, la perizia.

[3]Tuttavia l'ente creditore che procedo non ha obbligo di sottostare all'offerta e alle conseguenze che ne derivano, secondo il predetto art. 663. Ove la vendita o la rivendita non avvenga, si procedera' ad altro incanto nel modo stabilito nella seconda parte dell'art. 675 del Codice medesimo.

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Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639~art21 · fonte su Normattiva