Art. 24 — Art. 52, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646
[1]Il magistrato assegnera' sempre, nell'interesse dell'ente creditore il termine minimo in tutti i casi nei quali il Codice di procedura civile stabilisce un termine massimo ed uno minimo.
[2]I termini della notificazione, pubblicazione ed inserzione del bando saranno ridotti alla meta'.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti