Art. 24Art. 52, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646

[1]Il magistrato assegnera' sempre, nell'interesse dell'ente creditore il termine minimo in tutti i casi nei quali il Codice di procedura civile stabilisce un termine massimo ed uno minimo.

[2]I termini della notificazione, pubblicazione ed inserzione del bando saranno ridotti alla meta'.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639~art24 · fonte su Normattiva