Art. 17Art. 45, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646

[1]Notificato al debitore il precetto di pagamento, il presidente del tribunale competente nel giudizio di espropriazione procede, sulla istanza dell'ente creditore e mediante ordinanza, alla nomina del sequestratario, preferendo la persona che gli sia proposta dall'ente, purche' la riconosca idonea.

[2]Il presidente provvede egualmente sull'istanza degli interessati alla rimozione del sequestratario ed alla surrogazione di altro.

[3]Previa citazione dell'ente, il presidente revoca la nomina del sequestratario ed annulla gli effetti della immissione in possesso quando siano estinti i debiti per cui si procede.

[4]Le ordinanze del presidente sono provvisoriamente esecutorie.

[5]L'ordinanza di immissione in possesso del sequestratario si esegue con la notificazione di un unico atto contenente il precetto per il rilascio in un termine di giorni tre e l'avviso per la immissione nei due giorni successivi, fissando il giorno e l'ora in cui l'ufficiale giudiziario si rechera' sul luogo per la esecuzione. La notificazione di tale atto al debitore vale citazione affinche' esso possa trovarsi presente.

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Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639~art17 · fonte su Normattiva