Art. 29Art. 6, legge 24 dicembre 1908, n. 797

Gli atti per il procedimento coattivo sono esenti da tassa di bollo quando la somma, oggetto della vertenza, non superi le lire trenta, e sono scritti sulla carta bollata ordinaria da centesimi venticinque quando la somma superi le lire trenta e non le lire cento.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639~art29 · fonte su Normattiva