Art. 29 — Art. 6, legge 24 dicembre 1908, n. 797
Gli atti per il procedimento coattivo sono esenti da tassa di bollo quando la somma, oggetto della vertenza, non superi le lire trenta, e sono scritti sulla carta bollata ordinaria da centesimi venticinque quando la somma superi le lire trenta e non le lire cento.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti