Art. 30 — Art. 7, legge 21 dicembre 1908, n. 797
Rimane in vigore degli antichi ordinamenti la parte riguardante le norme di conservazione, voltura, rinnovazione ed efficacia dei ruoli esecutivi per la riscossione dei cespiti mobiliari.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti