Art. 6
Art. 34, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281
[1]L'atto di pignoramento, redatto dall'ufficiale giudiziario o dall'usciere, in presenza di due testimoni, contiene la designazione dell'ente che procede all'esecuzione, il nome e cognome del debitore e dei testimoni, il titolo e l'ammontare del debito, la qualita', la quantita' e il valore approssimativo degli oggetti oppignorati, il nome e cognome del depositario, e la intimazione al debitore che trascorso il termine stabilito dall'art. 10 si procedera' alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto.
[2]Quando si proceda sui frutti naturali pendenti, l'atto di oppignoramento deve indicare la qualita' e la natura dei frutti oppignorati, due almeno dei confini dell'appezzamento in cui i frutti si trovano, e l'estensione approssimativa del medesimo.
[3]L'atto di pignoramento sara' sottoscritto dall'ufficiale giudiziario o dall'usciere e dal depositario.
[4]Copia dell'atto si consegna al debitore, se presente, o alla persona che lo rappresenta sul luogo; in mancanza dell'uno o dell'altra, la copia si rimette al domicilio del debitore, e se il domicilio non e' nel Comune la copia si rimette, per conto del debitore, al sindaco. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale con sentenza 21 febbraio - 3 marzo 1994 n. 68 (in G.U. 1ª s.s. 09/03/1994 n. 11) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 4, r.d. 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) nella parte in cui prevede la rimessione di copia dell'atto di pignoramento, per conto del debitore, al sindaco, anziche' la notifica di copia dell'atto di pignoramento al debitore".
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti