Art. 7 — Art. 35, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281
[1]Dell'avvenuto pignoramento giudiziario o l'usciere da' notizia immediata al sindaco trasmettendogli copia dell'atto. Appie' dell'atto di pignoramento sara' iscritta la nomina di uno stimatore fatta dal sindaco.
[2]Gli ufficiali giudiziari ed uscieri che contravvengono al disposto di quest'articolo sono puniti, sopra denunzia del sindaco, con multa di L. 20 a favore del Comune, e, in caso di recidiva, con la destituzione.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti