Art. 11
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[1](Art. 10, legge 14 luglio 1907, n. 562).
[2]Quando il grano di un Monte sia esuberante ai bisogni delle prestazioni in natura, la parte eccedente e' convertita in danaro.
[3]In attesa del collocamento nelle operazioni indicate nell'art. 13 della parte in denaro del patrimonio del Monte, questa deve essere versata nella Cassa postale di risparmio.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 10 novembre 1920 · versione 0 su Normattiva