Art. 11
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[1](Art. 10, legge 14 luglio 1907, n. 562).
[2]((Quando il grano di un Monte sia esuberante ai bisogni delle prestazioni in natura, la parte eccedente e' convertita in denaro.
[3]Annualmente, dopo effettuato nel magazzino del Monte il versamento delle quantita' di grano dovute dai prestatari, l'Amministrazione provvedera', mediante scambi, vendite ed acquisti, a regolare il proprio patrimonio di grano, per modo che esso sia costituito da una corrispondente quantita' di seme selezionato, di tipo unico o di tipi diversi, che, pero', dovranno essere tenuti separati nel magazzino e separatamente concessi ai richiedenti per la semina)).
Testo vigente dal 10 novembre 1920 al 16 dicembre 2009 · versione 10 su Normattiva