Art. 11

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[1](Art. 10, legge 14 luglio 1907, n. 562).

[2]((Quando il grano di un Monte sia esuberante ai bisogni delle prestazioni in natura, la parte eccedente e' convertita in denaro.

[3]Annualmente, dopo effettuato nel magazzino del Monte il versamento delle quantita' di grano dovute dai prestatari, l'Amministrazione provvedera', mediante scambi, vendite ed acquisti, a regolare il proprio patrimonio di grano, per modo che esso sia costituito da una corrispondente quantita' di seme selezionato, di tipo unico o di tipi diversi, che, pero', dovranno essere tenuti separati nel magazzino e separatamente concessi ai richiedenti per la semina)).

Testo vigente dal 10 novembre 1920 al 16 dicembre 2009 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;844~art11 · fonte su Normattiva